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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossea varia e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 30 ottobre 1940-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1634~art3 · fonte del testo