Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le sovvenzioni sono concesse con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere degli Ispettorati agrari compartimentali e degli uffici del Genio civile in base a progetti esecutivi da presentare dalla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura. L'importo delle sovvenzioni non puo' eccedere la spesa risultante dai relativi progetti e riconosciuta ammissibile dagli organi tecnici predetti depurata dei contributi statali di cui le opere o gli impianti siano stati ammessi a fruire, nonche' delle somme che per l'esecuzione delle stesse opere o degli stessi impianti siano state prelevate dai fondi delle gestioni ammassi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1140~art3 · fonte del testo