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Il parere della Commissione, di cui all'articolo 11 qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per la sanita', composta di:
- a)un direttore di clinica oculistica designato dal Ministero della sanita';
- b)un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;
- c)un medico oculista designato dalla Unione italiana ciechi. In caso di necessita' la Commissione puo' essere ampliata ed articolata in diverse Sottocommissioni, i cui componenti sono nominati con le modalita' di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 15 settembre 1964
