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Salvo quanto previsto dall'articolo 16 alle provvidenze di cui alla presente legge si provvede con un contributo annuo a carico dello Stato di 1.700 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 12 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art15 · fonte del testo