La revisione della gestione dell'Opera e' affidata ad un Collegio di revisori dei conti cosi' composto:

  • a)di un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dal Ministero del tesoro;
  • b)di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero dell'interno;
  • c)di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della pubblica istruzione;
  • d)di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • e)di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della sanita'. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e dura in carica quattro anni.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art5 · fonte su Normattiva