La revisione della gestione dell'Istituto e' affidata a un Consiglio di revisione, composto di tre membri effettivi e tre supplenti cosi' designati

  • a)un revisore effettivo con funzioni di presidente ed un supplente dal Ministro per il tesoro;
  • b)un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per la grazia e giustizia;
  • c)un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro per gli affari esteri. Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute dell'assemblea generale. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del triennio cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio. Ai revisori spetta un emolumento annuo nella misura determinata dall'assemblea generale dell'Istituto ed approvata dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Testo vigente dal 18 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;977~art3 · fonte su Normattiva