Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione e vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso. Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri e propone gli argomenti da sottoporre alla discussione. In casi di urgenza il presidente puo' prendere deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle materie previste ai numeri 1) e 3) dell'articolo 3, salvo sottoporre le deliberazioni stesse al Consiglio nella prima adunanza successiva per ottenerne la ratifica.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art4 · fonte su Normattiva