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Amministrativo
Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato
Legge 11 marzo 1926, n. 416
- Aggiornato al
- 9 ottobre 2010
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 59
- Art. 1senza rubricaabrogato
- Art. 2senza rubricaabrogato
- Art. 3senza rubricaabrogato
- Art. 4senza rubricaabrogato
- Art. 5senza rubricaabrogato
- Art. 6nullabrogato
- Art. 7senza rubricaabrogato
- Art. 8senza rubricaabrogato
- Art. 9senza rubricaabrogato
- Art. 9-bisAnalogamente a quanto dispone l'art. 6 per i personali civili, militari ed operai del Regio esercito, anche per gli altri personali di cui agli articoli 7, 8 e 9 nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, restando inteso però che le visite collegiali di primo grado e quelle di appello in sede di reclamo saranno eseguite dagli stessi organi medico-legali per ciascun personale contemplati dai citati articoli
- Art. 10senza rubricaabrogato
- Art. 10-bisArt. 10 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
- Art. 11senza rubricaabrogato
- Art. 11-bisArt. 11 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13senza rubricaabrogato
- Art. 14senza rubricaabrogato
- Art. 15senza rubricaabrogato
