Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato. (026U0416)
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6 — null
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 9-bis — Analogamente a quanto dispone l'art. 6 per i personali civili, militari ed operai del Regio esercito, anche per gli altri personali di cui agli articoli 7, 8 e 9 nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, restando inteso però che le visite collegiali di primo grado e quelle di appello in sede di reclamo saranno eseguite dagli stessi organi medico-legali per ciascun personale contemplati dai citati articoli
- Art. 10
- Art. 10-bis
- Art. 11
- Art. 11-bis
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15