Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 3 e 4, l. 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato) - nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del personale dipendente dell'Amministrazione della difesa, consente all'amministrazione stessa di attivare l'intervento di una commissione medica di seconda istanza, senza disciplinare e garantire la partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti a tale commissione - in quanto, in primo luogo, sulla base dell'art. 12 R.D. 22 giugno 1926, n. 1067 (Regolamento per l'esecuzione della l. 11 marzo 1926, n. 416), deve essere data partecipazione agli interessati delle conclusioni del processo verbale in cui è espresso il giudizio della commissione medico-ospedaliera nei riguardi della dipendenza della infermità da causa di servizio; e, in secondo luogo, sulla base dei sopravvenuti principi introdotti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, l'amministrazione è tenuta a predisporre un meccanismo procedurale (formula espressa apposta in calce al documento comunicato all'interessato, avviso 'ad hoc' o altro mezzo) che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all'interessato la chiara percezione dell'avvio della nuova fase, in modo da porlo nella effettiva possibilità di interloquirvi. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 5 Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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6 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. 143 parole tolte, 6 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:
tolto: dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
tolto: da due ufficiali superiori medici, membri.
tolto: A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 29 OTTOBRE 2001aggiunto: LGS. 15 MARZO 2010, N. tolto: 461 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461 aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art5 · fonte del testo