Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato

Art. 9-bis — Analogamente a quanto dispone l'art. 6 per i personali civili, militari ed operai del Regio esercito, anche per gli altri personali di cui agli articoli 7, 8 e 9 nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, restando inteso però che le visite collegiali di primo grado e quelle di appello in sede di reclamo saranno eseguite dagli stessi organi medico-legali per ciascun personale contemplati dai citati articoli

Art. 9 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Testo vigente dal 9 ottobre 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. 7 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLOaggiunto: Art. 9 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 29 OTTOBRE 2001aggiunto: LGS. 15 MARZO 2010, N. tolto: 461 aggiunto: 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art9bis · fonte del testo