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Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermita' comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite a cura del comandante del Corpo o del capo dell'ufficio, al quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una Commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli.

Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 22 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art1 · fonte del testo