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Per i contratti di rendita vitalizia, soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia, debbono tenere, per ciascun esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio nel quale, con le modalita' e secondo le norme stabilite dagli articoli 5 e 6, debbono registrare tutte le somme che siano loro versate in Italia, e all'estero, direttamente o a mezzo di agenti od incaricati, in dipendenza di detti contratti, per la costituzione della rendita vitalizia. Per la tenuta del registro di cui al comma precedente si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 12. Le imprese che oltre ai contratti di rendita-vitalizia, stipulino contratti di assicurazione possono iscrivere le somme loro corrisposte in dipendenza degli uni o degli altri contratti nello stesso registro, tenendo distinte le somme versate per contratti di rendita vitalizia dalle altre.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 giugno 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art14 · fonte del testo