Articolo abrogato dal d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Abrogato dal 1 giugno 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Abrogato dal 1 giugno 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 giugno 2000. 145 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I contratti di rendita vitalizia mediante conferimento in denaro fatti nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia e quelli stipulati con assicuratori all'estero dai persone domiciliate in Italia, sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 23 della annessa tariffa allegato A sull'ammontare della somma capitale conferita in corrispettivo della rendita vitalizia o di ciascun pagamento di detta somma se il conferimento non e' effettuato in unica, soluzione. Agli effetti della presente legge non si considerano fatti nello Stato i contratti di rendita, vitalizia stipulati dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati all'estero. Sono altresi' soggetti ad imposta i contratti di rendita vitalizia da chiunque fatti all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando la rendita sia costituita per la vita di persona domiciliata nello Stato. Sono esenti in modo assoluto da imposta i contratti di rendita vitalizia elencati nella, tabella allegato C.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art13 · fonte del testo