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Tributario
Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi
Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2026
- Articoli
- 39
- Versioni storiche
- 106
Titolo I — Delle imposte sulle assicurazioniartt. 1-12
- Art. 1senza rubrica
- Art. 1-bisImposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti)
- Art. 2senza rubrica
- Art. 2-bis(Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione)
- Art. 3senza rubrica
- Art. 4senza rubrica
- Art. 4-bisImposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi)
- Art. 5senza rubrica
- Art. 6senza rubrica
- Art. 6-bis(Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico. 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1
- Art. 7senza rubrica
- Art. 8senza rubrica
- Art. 9(Denuncia e versamenti)
- Art. 10senza rubricaabrogato
- Art. 11senza rubrica
- Art. 12senza rubrica
Titolo II — Delle imposte sui contratti di rendita vitaliziaartt. 13-15abrogato
Titolo III — Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitaliziaartt. 16-23
Titolo IV — Delle sanzioniartt. 24-26
Titolo V — Disposizioni per la risoluzione delle controversie, per la riscossione coattiva e per l'accertamento delle violazioni e la reciproca assistenza fra gli stati membri dell'unione europeaartt. 27 – 28-bis
- Art. 27senza rubrica
- Art. 28COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473
- Art. 28-bis(Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). 1.L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
