Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2000 al 1 gennaio 2027. 164 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute. Per i contratti di assicurazione...stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia sono del pari solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta attivita' d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. E' fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, quinto comma, lettera e) e' solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie la ditta o persona per conto della quale e' fatta l'assicurazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art21 · fonte del testo