Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 gennaio 2027. 30 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, 3281, e delle successive leggi modificative ed integrative nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art34 · fonte del testo