Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Art. 6-bis — (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico. 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1

Testo in vigore dal 1 gennaio 2006 al 1 gennaio 2027

urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art6bis · fonte del testo