titolo I — DELLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI
- Art. 1
- Art. 1-bis — Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti)
- Art. 2
- Art. 2-bis — (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione)
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 4-bis — Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi)
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 6-bis — (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico. 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9 — (Denuncia e versamenti)
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12