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Con decorrenza dal 1 gennaio 1965 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari ai giornalisti professionisti prevista dalla tabella C) di cui al precedente articolo 1, e' elevata al 15,60 per cento. Per il periodo 1 gennaio 1965-31 dicembre 1966 e' dovuta una addizionale, al contributo predetto, dell'1 per cento allo scopo di ripianare il disavanzo prodottosi nella gestione degli assegni familiari dei giornalisti negli esercizi passati.

Testo in vigore dal 28 maggio 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-05-11;309~art2 · fonte del testo