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L'indennita' di volo di cui all'art. 9 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta, successivamente modificato, e' stabilita nella misura di L. 7500 mensili. Per avere diritto a tale indennita' gli ufficiali di cui al citato art. 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.
Testo in vigore dal 10 maggio 1949 al 9 ottobre 2010
