Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1974 al 27 ottobre 1985. Leggi il testo vigente →

E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

  • a)latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
  • b)latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
  • c)prodotti cascari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere. E' altresi' vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari.

Testo in vigore dal 7 maggio 1974 al 27 ottobre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-04-11;138~art1 · fonte su Normattiva