Art. 2
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E' fatto obbligo a chi importa latte in polvere di comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana e, a mezzo lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, la destinazione, ad uso zootecnico o ad uso alimentare umano, del latte stesso. Il cambiamento della destinazione dichiarata e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 7 maggio 1974 al 21 agosto 2014
