Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1974 al 21 agosto 2014. Leggi il testo vigente →

E' fatto obbligo a chi importa latte in polvere di comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana e, a mezzo lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, la destinazione, ad uso zootecnico o ad uso alimentare umano, del latte stesso. Il cambiamento della destinazione dichiarata e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 7 maggio 1974 al 21 agosto 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-04-11;138~art2 · fonte su Normattiva