Art. 5 — Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti
A decorrere dal 1› maggio 1990, gli importi dei trattamenti base annui in atto spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti, di cui rispettivamente alla tabella C e alla tabella G, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituite dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato III alla presente legge.
Testo vigente dal 7 gennaio 1991
