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Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980 n. 574, in applicazione del disposto del comma 1 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, alla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della predetta legge n. 113 del 1954. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente. Il grado vertice per i predetti ruoli e' fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224 e successive modifiche ed integrazioni. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente: "2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 253/1993

    Questione infondata
    27 maggio 1993

    Il ruolo ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'Esercito, pur a seguito del "transito" nella categoria degli ufficiali del servizio permanente effettivo, continua a rimanere tale, affiancandosi ai ruoli normali e speciali di detta categoria, nei confronti dei quali risulta persistere la distinzione, nonché la diversificazione dei rispettivi obblighi, con specifico riguardo all'importante diritto alla precedenza al comando, riconosciuto solo a favore di questi ultimi. Stante quindi la non identità delle situazioni di stato giuridico considerate, non è irragionevole, ma anzi coerente con l'assetto dei rispettivi ruoli, che risulti mantenuta, ai fini della progressione in carriera - e in particolare, in ordine alla preclusione, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento "transitati", all'avanzamento oltre il grado di tenente colonnello - la diversità di valutazione del tipo di reclutamento in servizio, che risulta indubbiamente più selettivo per i ruoli normali e speciali in servizio permanente effettivo. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma terzo, l. 27 dicembre 1990, n. 404). - S. nn. 224/1987, 440/1992 e O. n. 584/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 12 Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-27;404~art12 · fonte su Normattiva