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Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e' aggiunto il seguente: "3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene se piu' favorevole e se idonei, a partire dal 1 gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianita' di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni". Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' abrogato.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-27;404~art13 · fonte su Normattiva