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Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e' aggiunto il seguente: "3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene se piu' favorevole e se idonei, a partire dal 1 gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianita' di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni". 3 Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' abrogato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 70, comma 1, lettera j)) che non si applicano al personale delle Forze Armate "gli articoli 1 comma 6, secondo periodo, e 13, comma 1, e le tabelle A, B e C della legge 27 dicembre 1990, n. 404". Ha, inoltre, disposto (con l'art. 71, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-12-27;404~art13 · fonte su Normattiva