Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1966 al 23 aprile 1981. Leggi il testo vigente →
Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 2, sono rimborsati all'esibitore, senza che occorra alcuna documentazione o formalita'.
Testo in vigore dal 24 agosto 1966 al 23 aprile 1981
