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Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 2, sono rimborsati all'esibitore, senza che occorra alcuna documentazione o formalita'.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 marzo 1981, n. 119
1L. 30 marzo 1981, n. 119 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "L'importo di lire cinquemila indicate nell'articolo 6 del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e nell'articolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 651, e' elevato a lire centomila, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi."
Testo in vigore dal 23 aprile 1981 al 16 dicembre 2010
