Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1981 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 2, sono rimborsati all'esibitore, senza che occorra alcuna documentazione o formalita'.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 marzo 1981, n. 119

1

L. 30 marzo 1981, n. 119 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "L'importo di lire cinquemila indicate nell'articolo 6 del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e nell'articolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 651, e' elevato a lire centomila, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi."

Testo in vigore dal 23 aprile 1981 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-08-06;651~art3 · fonte su Normattiva