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L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti piu' comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti. Per ogni singola rete di diffusione e' stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite. Ciascuna rete puo' servire non piu' di 40 mila utenze e puo' essere utilizzata per diffondere programmi solo di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 26 e 30. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73
7Il D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto."
Testo in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004
