Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Escluso che nell'ordinamento internazionale sussista una norma - consuetudinaria o pattizia - che esprima un generale divieto di emittenza radiotelevisiva verso l'estero, ed atteso che le disposizioni degli accordi internazionali non impongono, per tale tipo di trasmissioni, l'adozione del monopolio pubblico ed il conseguente regime di concessione, l'accesso dei privati alle trasmissioni transnazionali ben puo` essere sottoposto ad un regime di autorizzazioni che implichi anche la valutazione dell'opportunita` di esercizio dell'attivita` e la conseguente possibilita` di revoca; in tal modo armonizzandosi il principio primario del pluralismo con le esigenze di pubblico interesse connesse alle relazioni internazionali (evitare turbative nei rapporti con altri Stati e trasgressioni degli specifici divieti diretti ad evitare disturbi e interferenze reciproci). Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 21, 41 e 43 Cost. - l'art. 2, comma primo, L. 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come novellato dall'art. 45, L. n. 103 cit. - v. S. nn. 59/1960, 225/1974 e 226/1974, 202/1976 e 148/1981.
Art. 2 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 10 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale di una legge che si affermi conforme sul piano teorico al dettato costituzionale, sotto il profilo della violazione del dettato stesso nell'attuazione pratica.
Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Questione concernente norme già dichiarate costituzionalmente illegittime. - S. n. 202/1976.
Art. 136 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 2 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Questione concernente norme gia dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non consentono l'istallazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiotelevisiva e radiofonica via etere di portata non eccedente l'ambito locale. - S. n. 202/1976
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni) così come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 21, 41 e 43 Cost., in quanto con sent. n. 202 del 1976 la Corte ha deciso identiche questioni, dichiarando la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della l. 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 21 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1975
urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art2 · fonte su Normattiva