Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 l. 14 aprile 1975 n. 103, motivandola adeguatamente ai sensi dell'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente…
Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1975
urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art3 · fonte su Normattiva