Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/1978

    Questione infondata
    12 aprile 1978

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 l. 14 aprile 1975 n. 103, motivandola adeguatamente ai sensi dell'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

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  • Sentenza n. 202/1976

    Illegittimità dichiarata
    28 luglio 1976

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente…

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art3 · fonte su Normattiva