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L'amministrazione puo' procedere alla verifica tecnica della rete e puo' effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche. L'amministrazione puo' imporre, con congruo preavviso, al titolare dell'autorizzazione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformita' a parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art27 · fonte su Normattiva