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Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalita' e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonche' a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73
7Il D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto."
Testo in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004
