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Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalita' e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonche' a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art36 · fonte su Normattiva