Sono riservati dalla societa' concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e a 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,((alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,))ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito e' istituita una tribuna della stampa. La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare procede almeno trimestralmente,sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso; delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:

  • a)all'esigenza di assicurare la pluralita' delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
  • b)alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;
  • c)alle esigenze di varieta' della programmazione. La sottocommissione stabilisce le modalita' di programmazione, sentita la concessionaria. Contro le decisioni della sottocommissione e' ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso. I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignita' della persona nonche' della lealta' e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicita' commerciale. I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

Testo vigente dal 11 gennaio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/1977

    Questione inammissibile
    6 dicembre 1977

    Gli artt. 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, definiscono la disciplina dell'accesso in senso proprio (fatto poi oggetto del regolamento pubblicato nella G.U. del 15 maggio 1976, n. 128) al mezzo radiotelevisivo - al quale soltanto sono riservati i tempi minimi, predeterminati in proporzione al totale delle ore di programmazione televisiva e radiofonica (distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale), per apposite trasmissione consentite a partiti e gruppi politici, religiosi, culturali, etnici, linguistici e di rilevante interesse sociale -, nonché (art. 4, comma primo cpv. 3) del diritto di partecipazione alle trasmissioni radiofoniche e televisive preordinate agli interventi ufficiali dei partiti italiani (conferenze stampa, tribuna politica, elettorale, sindacale). In particolare, dette disposizioni attribuiscono alla "Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" la regolamentazione della partecipazione alle tribune, nonché alla "Sottocommissione parlamentare per l'accesso" la decisione sulle richieste di partiti e gruppi, di accesso alle trasmissioni radiotelevisive loro destinate. Da ciò deriva che soltanto nei casi in cui si facciano valere tali diritti possono trovare applicazione le norme suindicate, che altrimenti non sono invocabili in sede giudiziaria esulando dal thema decidendum. Sono pertanto inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dei succitati articoli - nella parte in cui, disciplinando l'accesso alla radiotelevisione di partiti e gruppi, nonché la partecipazione dei partiti alle tribune, non considerano la posizione soggettiva di cui gli stessi sono portatori come diritto soggettivo perfetto, e conseguentemente escludono la tutela giurisdizionale di detta posizione - proposte in procedimenti pretorili promossi in via cautelativa e di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., dal Comitato promotore del referendum abrogativo delle norme del codice penale in materia di aborto e dal Partito radicale, in cui gli stessi istanti escludevano che le loro domande tendessero all'ammissione all'accesso in senso proprio, ed in cui la comunicazione del Presidente della Commissione parlamentare di rigetto della richiesta di partecipazione al ciclo di trasmissioni di tribuna politica relativo all'ultima parte dell'anno 1975, avanzata dal Partito radicale, conduceva di per sé, secondo la stessa ordinanza di rimessione, a non fare applicazione della norma della quale veniva denunziata l'illegittimità costituzionale; questioni sollevate in riferimento agli artt. 21, 24, 43 e 113 Cost., e in via subordinata anche con riguardo all'art. 102 (ove si ritenessero di natura giurisdizionale le funzioni della Commissione parlamentare summenzionata) ed agli artt. 55 e segg., in relazione all'art. 6 del regolamento della predetta Commissione parlamentare (ove quest'ultima fosse considerata soggeto giuridico autonomo e distinto dal Parlamento). Cfr.: sentt. nn. 59 del 1960 e 225 del 1974.

    Art. 4 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 6 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art6 · fonte su Normattiva