Gli artt. 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, definiscono la disciplina dell'accesso in senso proprio (fatto poi oggetto del regolamento pubblicato nella G.U. del 15 maggio 1976, n. 128) al mezzo radiotelevisivo - al quale soltanto sono riservati i tempi minimi, predeterminati in proporzione al totale delle ore di programmazione televisiva e radiofonica (distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale), per apposite trasmissione consentite a partiti e gruppi politici, religiosi, culturali, etnici, linguistici e di rilevante interesse sociale -, nonché (art. 4, comma primo cpv. 3) del diritto di partecipazione alle trasmissioni radiofoniche e televisive preordinate agli interventi ufficiali dei partiti italiani (conferenze stampa, tribuna politica, elettorale, sindacale). In particolare, dette disposizioni attribuiscono alla "Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" la regolamentazione della partecipazione alle tribune, nonché alla "Sottocommissione parlamentare per l'accesso" la decisione sulle richieste di partiti e gruppi, di accesso alle trasmissioni radiotelevisive loro destinate. Da ciò deriva che soltanto nei casi in cui si facciano valere tali diritti possono trovare applicazione le norme suindicate, che altrimenti non sono invocabili in sede giudiziaria esulando dal thema decidendum. Sono pertanto inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dei succitati articoli - nella parte in cui, disciplinando l'accesso alla radiotelevisione di partiti e gruppi, nonché la partecipazione dei partiti alle tribune, non considerano la posizione soggettiva di cui gli stessi sono portatori come diritto soggettivo perfetto, e conseguentemente escludono la tutela giurisdizionale di detta posizione - proposte in procedimenti pretorili promossi in via cautelativa e di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., dal Comitato promotore del referendum abrogativo delle norme del codice penale in materia di aborto e dal Partito radicale, in cui gli stessi istanti escludevano che le loro domande tendessero all'ammissione all'accesso in senso proprio, ed in cui la comunicazione del Presidente della Commissione parlamentare di rigetto della richiesta di partecipazione al ciclo di trasmissioni di tribuna politica relativo all'ultima parte dell'anno 1975, avanzata dal Partito radicale, conduceva di per sé, secondo la stessa ordinanza di rimessione, a non fare applicazione della norma della quale veniva denunziata l'illegittimità costituzionale; questioni sollevate in riferimento agli artt. 21, 24, 43 e 113 Cost., e in via subordinata anche con riguardo all'art. 102 (ove si ritenessero di natura giurisdizionale le funzioni della Commissione parlamentare summenzionata) ed agli artt. 55 e segg., in relazione all'art. 6 del regolamento della predetta Commissione parlamentare (ove quest'ultima fosse considerata soggeto giuridico autonomo e distinto dal Parlamento). Cfr.: sentt. nn. 59 del 1960 e 225 del 1974.
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