La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso; disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa". ((...)) La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo' invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

Testo vigente dal 30 gennaio 2016

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 194/1987

    Questione inammissibile
    25 maggio 1987

    È irrilevante - e come tale inammissibile - la questione posta con riguardo alla disciplina in generale dell'accesso al mezzo pubblico radiotelevisivo da parte di gruppi di rilevante interesse sociale, dacche`, nel giudizio a quo, veniva in discussione non gia` l'accesso, cui i gruppi ricorrenti erano gia` stati ammessi, bensi` la legittimita` di un successivo intervento degli organi parlamentari competenti, comportante il diniego della diffusione, a motivo dei loro contenuti, dei programmi di detti gruppi gia` registrati. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 4, primo comma, secondo cpv. e 6 della l. 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 21, 43, 24 e 102 Cost.).

    Art. 21 cost. · Art. 43 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.

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  • Sentenza n. 139/1977

    Questione inammissibile
    6 dicembre 1977

    Gli artt. 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, definiscono la disciplina dell'accesso in senso proprio (fatto poi oggetto del regolamento pubblicato nella G.U. del 15 maggio 1976, n. 128) al mezzo radiotelevisivo - al quale soltanto sono riservati i tempi minimi, predeterminati in proporzione al totale delle ore di programmazione televisiva e radiofonica (distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale), per apposite trasmissione consentite a partiti e gruppi politici, religiosi, culturali, etnici, linguistici e di rilevante interesse sociale -, nonché (art. 4, comma primo cpv. 3) del diritto di partecipazione alle trasmissioni radiofoniche e televisive preordinate agli interventi ufficiali dei partiti italiani (conferenze stampa, tribuna politica, elettorale, sindacale). In particolare, dette disposizioni attribuiscono alla "Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" la regolamentazione della partecipazione alle tribune, nonché alla "Sottocommissione parlamentare per l'accesso" la decisione sulle richieste di partiti e gruppi, di accesso alle trasmissioni radiotelevisive loro destinate. Da ciò deriva che soltanto nei casi in cui si facciano valere tali diritti possono trovare applicazione le norme suindicate, che altrimenti non sono invocabili in sede giudiziaria esulando dal thema decidendum. Sono pertanto inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dei succitati articoli - nella parte in cui, disciplinando l'accesso alla radiotelevisione di partiti e gruppi, nonché la partecipazione dei partiti alle tribune, non considerano la posizione soggettiva di cui gli stessi sono portatori come diritto soggettivo perfetto, e conseguentemente escludono la tutela giurisdizionale di detta posizione - proposte in procedimenti pretorili promossi in via cautelativa e di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., dal Comitato promotore del referendum abrogativo delle norme del codice penale in materia di aborto e dal Partito radicale, in cui gli stessi istanti escludevano che le loro domande tendessero all'ammissione all'accesso in senso proprio, ed in cui la comunicazione del Presidente della Commissione parlamentare di rigetto della richiesta di partecipazione al ciclo di trasmissioni di tribuna politica relativo all'ultima parte dell'anno 1975, avanzata dal Partito radicale, conduceva di per sé, secondo la stessa ordinanza di rimessione, a non fare applicazione della norma della quale veniva denunziata l'illegittimità costituzionale; questioni sollevate in riferimento agli artt. 21, 24, 43 e 113 Cost., e in via subordinata anche con riguardo all'art. 102 (ove si ritenessero di natura giurisdizionale le funzioni della Commissione parlamentare summenzionata) ed agli artt. 55 e segg., in relazione all'art. 6 del regolamento della predetta Commissione parlamentare (ove quest'ultima fosse considerata soggeto giuridico autonomo e distinto dal Parlamento). Cfr.: sentt. nn. 59 del 1960 e 225 del 1974.

    Art. 4 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 6 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

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  • Sentenza n. 202/1976

    Illegittimità dichiarata
    28 luglio 1976

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente…

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art4 · fonte su Normattiva