[1]Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

  • a)diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
  • b)diritto di imbarco per passeggeri.

[2]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 13 luglio 1978

1

Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 1 anziche' l'art. 2 della presente legge, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1.

Testo vigente dal 11 ottobre 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art1 · fonte su Normattiva