[1]Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
- a)diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
- b)diritto di imbarco per passeggeri.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 13 luglio 1978
1Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 1 anziche' l'art. 2 della presente legge, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1.
Testo vigente dal 11 ottobre 1978
