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Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

  • a)diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
  • b)diritto di imbarco per passeggeri.

Testo in vigore dal 31 maggio 1976 al 11 ottobre 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art1 · fonte su Normattiva