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Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
- a)diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
- b)diritto di imbarco per passeggeri.
Testo in vigore dal 31 maggio 1976 al 11 ottobre 1978
