La lettera g) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e' sostituita dalla seguente: "g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui allo articolo 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411".
Testo vigente dal 23 febbraio 1985
