L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e' sostituito dal seguente: "Art. 20 - (Entrate). - Le entrate dell'Azienda sono costituite: dal provento di cui alla lettera g) del precedente articolo 3; dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi del precedente articolo 8, numero 12); dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili; da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato; da ogni altra eventuale entrata".
Testo vigente dal 23 febbraio 1985
