Riforma della vigilanza sulle assicurazioni
Art. 23 — Entrate
Le entrate dell'ISVAP sono costituite: dal gettito del contributo di vigilanza di cui ((agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private)); dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili; da ogni altra eventuale entrata.
Testo vigente dal 1 gennaio 2006
