Le norme contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.
Testo vigente dal 15 gennaio 1971
Le norme contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.
Testo vigente dal 15 gennaio 1971
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 ("Nuove norme in materia di enfiteusi"), così come modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 44 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Brindisi…
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 2 Nuove norme in materia di enfiteusi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1138~art1 · fonte su Normattiva