Il canone annuo delle enfiteusi urbane ed edificatorie non puo' essere superiore a quello fissato all'inizio del rapporto enfiteutico, salva, per i rapporti istituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, la rivalutazione di cui alla legge 1 luglio 1952, n. 701. 2 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941".

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 20 maggio 2008, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica".

Testo vigente dal 29 maggio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 160/2008

    Ha colpito questo articolo
    20 maggio 2008

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. La diversità di trattamento che risulta, nelle regole di determinazione del capitale di affrancazione per le enfiteusi urbane anteriori al 28 ottobre 1941, nei confronti delle altre ipotesi di enfiteusi previste dalla legge, non trova, infatti, ragionevole giustificazione, ed è, perciò, in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. - Sulla precedente declaratoria di incostituzionalità in parte qua degli artt. 5 e 6 della legge n. 1138/1970, v. la citata sentenza n. 53/1974. - Sull'incostituzionalità dell'art.1 della legge n. 270/1974, v. la citata sentenza n. 406/1988. - Sull'incostituzionalità dell'art.1, commi primo e quarto, della legge n.607/1966, v. la citata sentenza n. 143/1997.

    Art. 5 Nuove norme in materia di enfiteusi · Art. 6 Nuove norme in materia di enfiteusi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 170/1974

    Questione infondata
    6 giugno 1974

    Cfr.: sentenza 6 marzo 1974, n. 53.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1138~art5 · fonte su Normattiva