La disposizione sancita dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applica a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941".

Testo vigente dal 14 marzo 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 170/1974

    Questione infondata
    6 giugno 1974

    Cfr.: sentenza 6 marzo 1974, n. 53.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1138~art4 · fonte su Normattiva