Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1966, n. 607, alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto. Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto; puo' chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese. 1 ((In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni)). 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-18 luglio 1973, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1973, n. 191), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 - nuove norme in materia di enfiteusi -, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), nonche' il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali".

Successivamente la Corte Costituzionale

4

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 406 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974 n. 270 (che ha introdotto l'ultimo comma al presente articolo) "nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica".

Testo vigente dal 31 luglio 1974

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 145/1973

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1973

    L'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, secondo cui ai fini della determinazione dei canoni relativi alle enfiteusi rustiche costituite dopo il 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica ed alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto, mantenendosi espressamente fermo, attraverso il richiamo all'art. 1 della legge 607 del 1966, il riferimento agli estimi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 676, è in contrasto con l'art. 42 Cost. Invero, pur dovendosi al riguardo ammettere l'utilizzabilità in astratto dei dati catastali occorre tuttavia che il riferimento sia mantenuto nei limiti di una ragionevole approssimazione, e sia così osservata in concreto la corrispondenza con la effettiva realtà economica. La norma impugnata, al contrario non garantisce la congruità del capitale d'affranco in quanto si riporta, calcolandolo in misura pari a quindici volte, ad un canone determinato con riferimento ad un lontano tempo anteatto ed inaccettabile per la sua distanza dai valori reali. Inoltre, poiché il trattamento dei rapporti enfiteutici risulta inserito con particolari norme nel quadro generale dei provvedimenti diretti ad attuare, mediante la riforma fondiaria, lo sviluppo della proprietà contadina, e con le leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e la legge reg. sic. 27 dicembre 1950, n.104, è stato disposto il modo di determinazione delle indennità di esproprio mediante commisurazione ai valori definitivamente accertati per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, la Corte ritiene che i capitali di affranco previsti dalla norma impugnata non possono essere inferiori ai valori che agli stessi terreni sarebbero stati attribuiti nel caso di espropriazione attuata in applicazione delle dette leggi di riforma agraria. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, legge n. 1138 del 1970, limitatamente alla parte in cui tale norma prevede il calcolo del capitale di affranco e la determinazione autoritativa dei canoni in difformità dai criteri stabiliti dall'art. 7 della legge n. 230 del 1950 e 18 della legge n. 841 dello stesso anno, salva la facoltà del legislatore di dettare una diversa disciplina purché al concedente sia garantito un capitale di affranco e conformemente un canone non inferiore a quello che risulta dalle mensionate disposizioni. - S. nn. 37/1969 e 155/1972; 61/1957.

    Art. 2 Nuove norme in materia di enfiteusi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 600/1988

    Questione inammissibile
    31 maggio 1988

    È manifestamente inammissibile perché la norma denunciata è già stata dichiarata illegittima in parte qua - la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3, 42, 44 della Costituzione, dell'art. 1 della L. 1974 n. 270, nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. - S. 406/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 2 Nuove norme in materia di enfiteusi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 241/1976

    Questione infondata
    6 dicembre 1976

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi) - il quale dispone che per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941, la misura del canone e del capitale di affranco sono stabiliti attraverso il reddito dominicale del fondo, determinato in base alle tariffe di estimo e quindi ai prezzi del 1939 -, avendo la Corte, con sent. n. 145 del 1973, già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.

    Art. 42 cost. · Art. 2 Nuove norme in materia di enfiteusi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1138~art2 · fonte su Normattiva