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Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e' esercitabile da parte di coloro che:
- a)risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, (( ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacita' offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni)). Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
- b)abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;
- c)siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
- d)siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 agosto 2007, n. 130
4La L. 2 agosto 2007, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 6 settembre 2007 al 9 ottobre 2010
