Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998 n. 230, nella parte in cui non impedirebbe la possibilità di una cumulabilità di condanne a carico di chi, dopo avere commesso il reato di diserzione (ex art. 148 cod. pen. mil. pace), rifiuti il servizio di leva per motivi di coscienza, commettendo così il reato previsto dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Infatti il problema di una duplice irrogazione della pena per i medesimi fatti potrebbe sorgere soltanto quando vi sia stata già una prima condanna per uno dei due reati sopra indicati, il che non è accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che la questione come sollevata dal giudice rimettente si presenta ipotetica e perciò inammissibile. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, v. ordinanze n. 237/1999, n. 459/1998, n. 165/1998, n. 34/1998; nonché la sentenza n. 336/1995. M.R.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 148 c.p. · Art. 13 c.p.p.
Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230, in quanto sollevata sull'erronea premessa interpretativa che la disposizione denunciata non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio di leva del militare già condannato alla pena della reclusione militare per un periodo non inferiore alla durata del servizio, con la conseguente possibile serie (spirale) delle condanne fino al quarantacinquesimo anno di età (limite di soggezione alla leva): premessa espressamente contraddetta dalle precedenti sentenze di questa Corte nn. 422 del 1993 e 223 del 2000, secondo cui, invece, la clausola di esonero, prevista dalla disposizione censurata, ha carattere generale e si applica a ogni ipotesi di reato previsto dal codice penale militare di pace che sia espressivo del rifiuto del servizio militare. - Vedi anche sentenza n. 343 del 1993. A.G. A.G.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.
Non contrasta con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, la scelta del legislatore di sottrarre alla cognizione del giudice militare il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, riservandolo alla cognizione del giudice ordinario, con la evidente finalità di unificare sul piano della giurisdizione l'intero fenomeno dell'obiezione e di conferire alle manifestazioni della coscienza un unitario statuto giurisdizionale, destinato ad esercitare la propria capacità di attrazione tutte le volte in cui tali diritti vengano comunque evocati dal cittadino per resistere alla richiesta di adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare. Tale scelta rientra appieno nella discrezionalità del legislatore e non può reputarsi irragionevole, dal momento che la disposizione costituzionale non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace e non proibisce al legislatore di estendere la giurisdizione del giudice ordinario quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. Ne' possono ritenersi violati gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. Per il primo profilo, vale infatti la considerazione che la diversità di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata non è priva di un fondamento giustificativo, ravvisabile, appunto, nell'esigenza di approntare uno statuto giurisdizionale unitario per il fenomeno dell'obiezione di coscienza; per il secondo, vale l'argomento che i militari che incorrono nel reato di rifiuto del servizio militare, non vengono distolti dal loro giudice naturale, poiché per essi, a seguito della nuova disciplina dell'obiezione di coscienza, giudice naturale è il giudice ordinario. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione. - V. anche sentenza n. 113/1986 in tema di limiti costituzionali alla giurisdizione dei tribunali militari e di parallelo riconoscimento della giurisdizione ordinaria. - Sulla protezione dei diritti della coscienza, in particolare, sentenza n. 43 del 1997.
Art. 3 cost. · Art. 103 cost. · Art. 25 cost. · Art. 14 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
I commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel ridisciplinare, in seguito ai numerosi interventi di questa Corte in materia, i presupposti per l'esonero del servizio militare susseguente alla commissione di reati comportanti la sottrazione agli obblighi di leva,hanno trovato il punto di incontro tra le molteplici e contrastanti esigenze da considerare nello stabilire una disciplina differenziata a seconda che il mancato adempimento degli obblighi militari in questione sia o non dipeso da ragioni di coscienza. Tale scelta - che comporta che solo per i casi di coscienza l'esonero consegua alla sentenza di condanna, mentre per gli altri casi l'esonero consegue all'espiazione della pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva - appare del tutto razionale e conforme alla citata giurisprudenza di questa Corte in quanto: a) le ragioni per le quali, per evitare il fenomeno della spirale delle condanne, si è ritenuta non conforme alla Costituzione la mancata previsione dell'esonero dalla sola irrogazione della pena anziché dalla sua espiazione valgono solo per le ipotesi in cui entra in gioco il fattore della coscienza (visto che si deve tenere conto del rispetto del vigente principio costituzionale dell'obbligatorietà del servizio militare); b) il legislatore del 1998 ha considerato l'esigenza - evidenziata da questa Corte come obiettivo costituzionalmente necessario - di porre un limite alla ripetizione delle condanne onde evitare la sproporzione del trattamento sanzionatorio proprio attraverso l'estensione dell'esonero anche ai casi non giustificati da motivi di coscienza; mentre l'equiparazione della relativa disciplina a quella prevista in tema di esoneri per i casi di coscienza non è, invece, costituzionalmente necessaria, ancorché in ipotesi eccezionali possa verificarsi che una prima condanna sia seguita da una successiva condanna per una nuova violazione del medesimo obbligo (trattandosi, comunque, di evenienza riferibile a fattispecie non caratterizzate dalla tutela dei motivi di coscienza). Con riferimento alla prefigurata ipotesi eccezionale non può neppure ipotizzarsi alcun contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena in quanto la seconda condanna dipende pur sempre da una nuova violazione dell'obbligo di leva ascrivibile all'interassato, mentre eventuali inconvenienti derivanti dalla maggiore o minore celerità della messa in atto delle procedure di esecuzione o dalla concessione di benefici rappresentano elementi di fatto esterni alla norma denunciata. Vanno, pertanto, dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche nei casi di commissione dei reati comportanti la sottrazione agli obblighi di leva non giustificati da motivi di coscienza l'esonero dall'obbligo di leva consegua alla sola sentenza penale di condanna (eventualmente alla condizione che la pena inflitta sia non inferiore alla durata del servizio militare di leva) nonché, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui, condizionando per i casi non legati a motivi di coscienza, l'esonero all'espiazione della pena non elimina la possibilità della ripetizione dei processi e delle condanne eventualmente dipendente da fattori non riconducibili al comportamento dell'interessato (come la celerità dei tempi di messa in esecuzione della pena inflitta per il primo reato o la concessione di benefici, quali la sospensione condizionale della pena). - Sent. nn. 409/1989, 343/1993, 422/1993, 43/1997 richiamate in merito ai principi enunciati da questa Corte, in riferimento al quadro normativo esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 230 del 1998, in materia di trattamento processuale e sanzionatorio dei reati comportanti la sottrazione agli obblighi di leva. L.T.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 14 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1998
urn:nir:stato:legge:1998-07-08;230~art14 · fonte su Normattiva