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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, se decorato al valor militare o civile, ha diritto, a domanda, di rimanere o essere richiamato in servizio, sempre che non abbia superato il limite di eta' previsto per il grado rivestito ai fini della cessazione dal servizio permanente o continuativo. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo in vigore dal 7 marzo 1989 al 1 gennaio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-27;79~art1 · fonte del testo