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((1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, e' attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato)) Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2010 al 9 ottobre 2010
